{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 11\nminacciati per altri motivi (decisione citata non pubblicata del Tribunale\nfederale del 31 maggio 1985, consid. 3b; cfr. con ASA, vol. 64 pag. 321 seg.\nconsid. 2c e 2d; vedi tuttavia anche RDAF 1997, n. 2, pag. 289 seg. consid. 3a e\npag. 291 consid. 3b). La messa in pericolo può derivare oggettivamente dalle\ncircostanze; in questo caso, il semplice fatto che i rendiconti non siano stati\ninviati in tempo utile rappresenta già una minaccia (per l’importa preventiva,\nASA, vol. 64 pag. 655 consid. 4c). Questa nozione, estensiva, del pericolo è\ndeducibile dalle due decisioni di principio citate; essa deriva tuttavia anche\ndalla natura stessa dell’imposta sul valore aggiunto. Contrariamente alle\nimposte dirette, l’IVA si basa sul principio dell’autotassazione. Pertanto,\nnell’ipotesi in cui fosse necessario procedere ad un raffronto, esso andrebbe\nragionevolmente operato con l’imposta preventiva. Sotto questo punto di\nvista, va adottata una visione ampia di pericolo, dal momento che il sistema\ndell’imposizione sul valore aggiunto è ancora più fragile che quello dell’ICA,\npoiché un contribuente indelicato potrebbe diminuire il debito dell’imposta\nmediante deduzioni d’imposta precedente che non sono conformi alla realtà\n(Commento dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto del\n22 giugno 1994, ad art. 58 primo capoverso). I presupposti della messa\nin pericolo vanno chiariti su due punti. Dapprima, non è a priori escluso\nche, eccezionalmente - termine da intendersi nel senso di «raramente» -\nun’altra persona che non sia il contribuente stesso, possa essere fonte di un\npericolo per la riscossione dell’IVA. Del resto, né l’OIVA né il DCA menzionano\nil termine «contribuente». Entrambi i testi di legge mettono l’accento sul\npericolo per l’esazione e non sull’origine di tale pericolo. Ad ogni modo,\nquest’ultima questione potendo rimanere indecisa, è comunque chiaro\nche una persona giuridica debba lasciarsi imputare il comportamento dei\npropri organi direttivi. Infatti, una persona giuridica non può, in sé, assumere\nun comportamento od omettere di pagare entro i termini. Si può pertanto\nattribuire alla ricorrente il comportamento del suo amministratore unico o\nprincipale. In caso contrario, le persone giuridiche sarebbero ingiustamente\navvantaggiate rispetto alle persone fisiche ed alle società di persone non\naventi personalità giuridica. Secondariamente, non è a priori escluso che il\ncomportamento palesato nel passato dall’organo di una persona giuridica\ncontribuente possa, al momento della richiesta di garanzie, rappresentare una\nminaccia per l’adempimento dei futuri obblighi di tale persona giuridica,\ne ciò malgrado il comportamento passato non abbia alcun rapporto con\nil o la contribuente attualmente in causa. Determinante, lo si ripete, è\nl’esistenza di un pericolo in sé: nulla osta ad una tale interpretazione delle\ndisposizioni applicabili. Di contro, è necessario che vi sia un rapporto di\ncausalità evidente fra il comportamento passato ed il pericolo attuale per\nla riscossione dell’imposta; l’esame dell’insieme delle circostanze chiarirà se si\npuò ragionevolmente dedurre dalla passata attitudine una minaccia reale per\nil percepimento delle imposte dal contribuente.\ncc. In secondo luogo, non va disatteso che l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA concede\nall’autorità fiscale, analogamente all’art. 27 cpv. 1 DCA, un certo margine\nd’apprezzamento. L’art. 58 cpv. 1 OIVA statuisce espressamente che l’AFC\n«può», adempite tutte le condizioni restanti, esigere garanzie. Ne discende\nche l’AFC gode di un potere d’apprezzamento e che l’autorità di ricorso\npuò esaminare l’adeguatezza dell’esercizio di tale potere (art. 49 lett. c PA;\ndecisione citata non pubblicata del Tribunale federale del 31 maggio 1985,\nconsid. 3d). Un caso tipico si verifica allorquando la ricorrente ha già fornito\n\n"}