{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 10\ni presupposti per l’assoggettamento, appellandosi al fatto che quest’ultimo\nnon ha prestato le garanzie richieste. Ciò non costituirebbe altro che porre\nun’ulteriore condizione materiale all’assoggettamento obbligatorio, condizione\nche non figura all’art. 17 cpv. 1 OIVA. Del resto, l’art. 58 OIVA non prevede che\nla richiesta di garanzie possa avere un effetto sospensivo per la domanda\nd’assoggettamento. Una simile prassi contravverrebbe alle disposizioni\ndell’OIVA ed al sistema dell’IVA, dal momento che l’assoggettamento\nrappresenta contemporaneamente un diritto ed un obbligo. Qualora le\ncondizioni d’assoggettamento siano adempite e la ditta si sia annunciata\nai sensi dell’art. 45 cpv. 1 OIVA, l’amministrazione non può rifiutare di\ncomunicarle il suo numero di contribuente, restando naturalmente riservato\nil caso di un ritardo giustificato dalle circostanze (vedi, in un altro contesto e\ntuttavia concludente nel medesimo senso, la decisione passata in giudicato e\nnon pubblicata dell’AFC del 3 marzo 1997 in re M. R. contro l’AFC, consid. 3.3).\nQuesta soluzione s’impone a maggior ragione, se si considera il fatto che la\nlegge offre all’amministrazione sufficienti mezzi coercitivi - in particolare\nil sequestro - per costringere il contribuente recalcitrante a presentare le\ngaranzie che si rivelassero giustificate.\nc.aa. Per quanto concerne i motivi della richiesta di garanzie, a giusta ragione\nl’autorità intimata afferma che il legislatore ha inteso riprendere quanto\ngià valeva sotto il regime dell’ICA. Vero è che il testo del vecchio decreto\ndel Consiglio federale (art. 27 DCA) è diverso e, tutto sommato, appare più\nampio rispetto a quello dell’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA, soprattutto a motivo\ndell’espressione «per altri motivi». Vero è pure che, all’opposto, l’art. 58\ncpv. 1 OIVA enumera altre situazioni che non necessitano l’esistenza, che sia\nconstatata, di un pericolo per l’esazione, situazioni che determinano, ipso facto,\nla possibilità di richiedere garanzie, ciò che non era invece il caso vigente\nil DCA. A prescindere da ciò, nel presente considerando, limitato all’esame\ndella lett. a, va unicamente constatato che l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA e l’art. 27\ncpv. 1 DCA non hanno una diversa portata. Entrambi enunciano il principio\nsecondo cui l’autorità fiscale può esigere la presentazione di garanzie, qualora\ni diritti del fisco appaiano minacciati per una qualsivoglia ragione. Appare\nchiaro, dal punto di vista dell’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA, che le due decisioni,\nnon pubblicate, del Tribunale federale del 31 maggio e del 14 giugno 1985 in\nre H. G. contro l’AFC costituiscono decisioni di principio, che possono essere\nanalogamente applicate al regime IVA. Più precisamente, dalla decisione del\n31 maggio 1985 presa come punto di riferimento discende chiaramente che\nla richiesta di garanzie in materia d’IVA, basata sull’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA,\ndipende dall’adempimento dei tre seguenti presupposti.\nbb. Deve dapprima esservi pericolo per l’esazione dell’imposta. Di principio,\nil pericolo deve essere determinato dal contribuente stesso, ciò che\ndiscende dal comune buon senso. Posta questa premessa, è pure vero\n- contrariamente a quello che pretende la ricorrente - che vi è una differenza\ntra la giurisprudenza relativa al vecchio art. 118 del Decreto del Consiglio\nfederale del 9 dicembre 1940 concernente l’imposta federale diretta (DIFD,\nCS 6 352 e le ulteriori modifiche figuranti nella RU) ed i criteri che vanno\napplicati in materia d’imposta sulla cifra d’affari. Per l’IVA, non è necessario\nun comportamento visibile del contribuente, per poter giustificare la richiesta\ndi garanzie. È invece sufficiente che gli importi non siano stati pagati entro\ni termini fissati - vedi il testo dell’ICA - o che i diritti del fisco sembrino\n\n"}