{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 9\nè chiaro (DTF 122 V 364 consid. 4a) -, ma va interpretato tenendo conto dello\nscopo e del senso della disposizione (DTF 122 III 474 consid. 5a, 122 III 324\nconsid. 7a, 119 Ia 241, 248; RDAF 1996, n. 1, pag. 62 consid. 4 e 5; Grisel, op. cit.,\npag. 125 e rinvii).\nbb. Dapprima è opportuno considerare il carattere speciale ed unico\ndell’assoggettamento all’IVA. Contrariamente alle altre imposte, esso\ncrea e presuppone una relazione regolare durevole fra la maggior\nparte degli assoggettati e l’AFC, relazione caratterizzata dall’obbligo di\nprodurre rendiconti periodici e di versare gli importi dovuti secondo\nil sistema dell’autotassazione. Benché il sistema dell’IVA si avvicini a\nquello dell’imposta preventiva, il carattere regolare della produzione dei\nrendiconti è tuttavia accentuato. Vi si aggiunge il fatto che, qualora le\ncondizioni di assoggettamento siano adempite, i crediti futuri appaiono\ncome certi. Non sarebbe quindi logico ammettere la richiesta di garanzie\nin caso di crediti verosimili e negarla per crediti certo futuri, ma la cui\nnascita è già fin d’ora sicura. Ne consegue che l’esame del carattere della\nverosimiglianza dei crediti è legato alle condizioni d’assoggettamento, dal\nmomento che l’obbligo d’imposta deriva soprattutto dalla cifra d’affari\nrealizzata dal contribuente e non da una prestazione finanziaria fatta\ndallo stesso, come per l’imposta preventiva, o da lui ricevuta, come per\nl’imposta federale diretta. Se, in materia d’imposta preventiva, la richiesta di\ngaranzie per crediti futuri è ammessa (Urs Kehrli, Sicherstellungsverfügung\nund Arrestbefehl nach Art. 47 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965\nüber die Verrechnungssteuer, ASA, vol. 55 p. 247), tale soluzione deve a\nfortiori valere nell’ambito dell’IVA, almeno nei casi in cui le condizioni\nd’assoggettamento non sono contestate. Va rammentato infine che l’OIVA\nnon ignora la nozione di garanzie per debiti futuri, siccome all’art. 59 cpv. 1\nlett. b essa prevede di accreditare l’eccedenza delle imposte precedenti per\ncompensare debiti di periodi successivi. Riassumendo, va ammessa la regola\nsecondo cui è possibile formulare una richiesta di garanzie a partire dall’inizio\ndell’assoggettamento per crediti futuri, almeno qualora le condizioni di cui\nall’art. 17 cpv. 1 OIVA non siano contestate dal contribuente. Nell’ambito\ndell’art. 58 cpv. 1 OIVA, il termine «scadenza» va inteso nel senso di «nascita»\ne la richiesta di garanzie può riferirsi a crediti futuri (Jörg R. Bühlmann, Das\nSchweizer Mehrwertsteuerhandbuch, Zurigo 1994, pag. 233; «mutmasslich» e\n«potentiell»).\ncc. A prescindere da quanto appena esposto, la Commissione di ricorso è\ntenuta a sottolineare che l’autorità fiscale non può in alcun caso, in materia\ndi assoggettamento obbligatorio, far dipendere l’iscrizione al registro dei\ncontribuenti dalla presentazione di garanzie. Nel sistema dell’IVA, come in\nquello dell’ICA, l’iscrizione ha unicamente effetto dichiarativo e non costitutivo.\nÈ del resto dovuto a questo intangibile principio il fatto che un contribuente\npossa essere iscritto retroattivamente a partire dal momento in cui le\ncondizioni d’assoggettamento erano adempite, sempre con la riserva della\nprescrizione (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 15 ottobre\n1993 in re F. O. contro l’AFC, consid. 7; ASA, vol. 50 pag. 579 consid. 3; Wilhelm\nWellauer, Die eidgenössische Warenumsatzsteuer, Basilea 1959, n. 144). Questo\nprincipio discende, in ultima analisi, dal principio della parità di trattamento\ndei contribuenti, derivante dall’art. 4 Cost.; all’opposto, l’amministrazione\nnon può rifiutarsi d’iscrivere un contribuente che manifestamente adempie\n\n"}