{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 8\nNiklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer [MWST], Berna\n1995, pag. 294 seg; vedi anche Commentario dell’ordinanza concernente\nl’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994, ad art. 58 OIVA; Iniziativa\nparlamentare, Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto\n[Dettling], rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio\nnazionale del 28 agosto 1996, pag. 87, pubblicato nel FF 1996 V 581 segg.). Le\ngaranzie in questione rappresentano garanzie speciali - in opposizione alla\ngaranzia generale rappresentata dal patrimonio del debitore - provvisoria\ne legale - in opposizione ad una garanzia convenzionale. Esse costituiscono\ninoltre una garanzia indiretta - poiché necessitano di un intervento da parte\ndell’AFC -, e supplementare od accessoria - poiché non derivano dall’obbligo\nfiscale medesimo (Peter Gauch / Walter R. Schluep / Pierre Tercier, Partie\ngénérale du droit des obligations, Zurigo 1982, vol. II, cifre 117 segg. e\n2464 segg.; Pierre Tercier, Le droit des obligations, Zurigo 1996, pag. 28 e\n173, con rinvii). Esse consistono in garanzie reali o personali, queste ultime\npotendo divenire indirettamente garanzie reali in seguito ad un ordine di\nsequestro e presuppongono, in linea di principio, da una parte l’esistenza di un\ncredito, la cui fondatezza sia almeno verosimile e l’ammontare non esagerato\n(di seguito: lett. b), e, d’altra parte, l’esistenza di un motivo di pericolo per\nl’esazione dell’imposta (di seguito: lett. c).\nb. Trattandosi della questione della fondatezza del credito fiscale, è sufficiente\nche l’esistenza dello stesso sia resa verosimile, mentre l’autorità di ricorso\nnon è tenuta a verificare la fondatezza materiale, bastando invece un esame\nprima facie (per le imposte dirette, Revue de droit administratif et de droit\nfiscal [RDAF] 1997, n. 2, pag. 281, consid. 3a e pag. 288, consid. 3a; ASA, vol. 64\npag. 321 consid. 2b, vol. 49 pag. 487 consid. 2; per l’imposta preventiva, ASA,\nvol. 64 pag. 652 consid. 2; decisione non pubblicata della CRC del 6 febbraio\n1997, CRC 1996-036 in re D. SA contro l’AFC; per l’ICA, ASA, vol. 19 pag. 178\nconsid. 2 in fine, vol. 19 pag. 536 consid. 1).\naa. È tuttavia necessario domandarsi se possono essere richieste garanzie\nper crediti futuri in materia di IVA. A tal proposito, l’art. 58 cpv. 1 in initio\nOIVA statuisce che la richiesta di garanzie può riferirsi a crediti per imposte\nnon ancora scadute. Ciò presuppone che tali crediti siano almeno nati?\nLetteralmente sì, dal momento che le nozioni di nascita e di esigibilità, o di\n«scadenza», non vanno confusi. Tuttavia, come la Commissione di ricorso\nha già avuto modo di statuire nella decisione non pubblicata del 22 ottobre\n1996 (CRC 1995-022 in re Z. SA contro l’AFC, consid. 5a/aa, riassunta in\nL’Expert-comptable suisse, 3/1997, pag. 232 segg.), non ci si deve, in materia,\nbasare sul tenore letterale dei termini impiegati. Se gli si accordasse troppa\nimportanza, ne deriverebbe che l’IVA non è mai esigibile sul territorio svizzero,\nsiccome il termine d’esigibilità non figura nel titolo secondo dell’OIVA, ciò\nche evidentemente non può essere il caso. Del resto, il termine «scadenza»\nè stato ripreso dal Decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che\nistituisce un’imposta sulla cifra d’affari (DCA, CS 6 176 e le modifiche ulteriori\nche figurano nella RU); tale termine era talvolta sinonimo di «nascita» e,\nva ricordato, la scadenza poteva talvolta perfino intervenire prima della\nnascita, fatto curioso e proprio al sistema dell’ICA (decisione citata della CRC,\nconsid. 5a/bb). Infine, è ammesso che in materia di IVA e nella maggior parte\ndei casi, nascita e scadenza coincidano. Il termine «scadenza» di cui all’art. 58\ncpv. 1 OIVA non è dunque da intendersi nel suo significato letterale - che non\n\n"}