{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 7\nesiste pericolo per l’esazione dell’imposta. Non si può escludere che tale\npericolo possa essere eliminato mediante il pagamento dei crediti fiscali\nin oggetto. Vi è quindi il rischio che il contribuente ometta dapprima di\npagare l’imposta dovuta entro i termini fissati, con intenti dilatori, e si\nprevalga poi del pagamento affinché il gravame sia accolto dall’autorità\ndi ricorso. Egli potrebbe in seguito, una volta accolto il ricorso, differire\ni pagamenti e provocare così una nuova procedura di garanzia, cosicché\nil vero scopo della richiesta di garanzie verrebbe snaturato. Pertanto, il\npagamento dell’imposta a posteriori non fa di per sé venir meno il presupposto\ndel pericolo per l’esazione di crediti futuri e non ancora scaduti. Tuttavia,\ni crediti minacciati non sarebbero più i medesimi di quelli che avevano\nmotivato la vertenza; l’oggetto di quest’ultima sarebbe quindi modificato\no, al più, esso si rivelerebbe di natura astratta, ciò che è incompatibile con\nla procedura di garanzia. Prendendo in considerazione fatti veramente\nnuovi, allegati dal contribuente, la vertenza sarebbe giudicata in base ad\nuna prospettiva diversa da quella che aveva l’amministrazione al momento\ndella pronuncia della decisione impugnata, e potrebbe rivelarsi perfino in\ncontraddizione con il fine inizialmente perseguito dalla stessa. In materia\ndi garanzie è quindi opportuno operare un’eccezione e giudicare la causa\nsulla base dei fatti, quali essi si presentavano al momento della richiesta\ndi garanzie da parte dell’autorità fiscale. All’opposto, e logicamente, si\ngiustifica - senza che la questione debba qui essere definitivamente risolta -\ndi concedere al contribuente, che sostiene che il pericolo è stato eliminato,\nil diritto di domandare il riesame, con l’obbligo dell’autorità amministrativa\nd’entrare in materia sulla richiesta di riconsiderazione, qualora gli abituali\nrequisiti di tale domanda siano adempiti. La domanda di riesame è infatti la\nconseguenza logica della rinuncia da parte dell’autorità di ricorso a prendere\nin considerazione fatti effettivamente nuovi, siccome deriva dalla natura\nstessa della procedura di garanzie il fatto che essa non può restare in vigore\nall’infinito, dal momento che un pericolo può essere limitato nel tempo e, una\nvolta scongiurato, la richiesta di garanzie non si giustifica più (Commentario\ndell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno\n1994, pag. 56, ad art. 58 cpv. 1, in fine). Del resto, il fatto di permettere al\ncontribuente di rimettere in discussione la decisione emanata nei suoi\nconfronti mediante una domanda di riesame corrisponde alla giurisprudenza\ndel Tribunale federale relativa all’art. 105 cpv. 2 OG, allorquando esso impone\n- in materia fiscale - di non prendere in considerazione i «nova» (ASA, vol. 50\npag. 303 consid. 1; vedi anche Grisel, op. cit., pag. 932).\nc. Nella fattispecie, è quindi opportuno giudicare la vertenza in base ai\nsoli fatti - allegati o meno - verificatisi fino al momento in cui la decisione\nimpugnata fu pronunciata, ossia fino al 16 agosto 1996, con l’esclusione dei\n«nova» che si sono realizzati nel corso della procedura ricorsuale.\n3.a. Secondo l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA, l’Amministrazione federale delle\ncontribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese,\nanche se questi non siano stati accertati con decisione passata in giudicato, né\nscaduti, quando l’esazione appare in pericolo (Peter Spinnler / Stephan Kuhn,\nMehrwertsteuer, Das Nachschlagewerk zum Systemwechsel, Muri/Berna\n1994, pag. 123 segg.; Kurt Amonn, Sicherung und Vollstreckung von\nSteuerforderungen, ASA, vol. 47 pag. 439; Ernst Blumenstein / Peter Locher,\nSystem des Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995, pag. 297; Aloïs Camenzind /\n\n"}