{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 6\ntribunale può allora tenerne conto nella ripartizione delle spese di procedura\n(ASA, vol. 61 pag. 540 consid. 1b, vol. 47 pag. 540 consid. 4, vedi anche vol. 50\npag. 432 consid. 1b; e ancora, tra le altre, decisioni del Tribunale federale non\npubblicate del 19 marzo 1994 in re F. P. contro l’AFC consid. 5 e del 28 dicembre\n1992 in re O. Z. contro l’AFC consid. 4; Grisel, op. cit., pag. 932).\ncc. Per quanto concerne fatti nuovi effettivi (i «nova»), che intervengono\ndurante la procedura di ricorso, va dapprima rilevato come tale ipotesi si\nverifichi più raramente in materia fiscale che in altri ambiti giuridici. Trattasi\ninfatti, principalmente, di pretese di diritto pubblico - la cui contestazione\nha effetto sospensivo -, delle quali l’autorità adita verifica la fondatezza e\nche hanno quindi origine in fatti verificatisi per forza di cose anteriormente\nall’inoltro del gravame. È difficile immaginare elementi di fatto, dai quali\nderiva l’obbligo fiscale contestato, che si producano successivamente al\ndeposito di un ricorso che contesta la fondatezza di una pretesa di diritto\npubblico già sancita dall’amministrazione fiscale. Ma l’ipotesi di fatti nuovi\nnon è da escludersi a priori. L’esempio più tipico è quello di elementi di fatto\nche conducono a diminuire il credito fiscale o a modificarne il calcolo. Si\npensi per esempio ad un attestato di carenza di beni rilasciato nel corso\ndella procedura di ricorso, il quale adempie i presupposti formali posti\ndall’autorità fiscale. E soprattutto, in materia d’IVA, alla produzione di\nrendiconti elaborati nel corso della procedura, che logicamente modificano\nla stima effettuata dall’AFC - sempre riservata la possibilità per l’autorità\nintimata di far uso dell’art. 58 cpv. 1 PA (riesame) -. Di principio, l’allegazione\ndi fatti effettivamente nuovi, nonché la presentazione dei relativi mezzi di\nprova, va ammessa, e ciò per numerosi motivi. Dapprima, tale soluzione\ns’impone a fortiori: se si accetta di considerare fatti che il contribuente\navrebbe potuto e dovuto allegare in prima istanza, a maggior ragione vanno\nammessi i fatti veramente nuovi (ASA, vol. 61 pag. 539 consid. 1b, il termine\n«obwohl»). Vi sono poi motivi che derivano dal principio dell’economia\nprocessuale: tale soluzione permette di evitare il cumulo di procedure inutili.\nInfine, essa corrisponde alle esigenze poste dal principio inquisitorio. Dal\nmomento che l’autorità di ricorso constata d’ufficio i fatti e può dunque,\nsulla base dell’incarto o di nuove prove, scoprire essa stessa fatti nuovi, il\nfatto di accettare l’allegazione di fatti nuovi che l’autorità di ricorso avrebbe\navuto difficoltà ad accertare da sola - ciò che l’avrebbe condotta a giudicare\nsulla base di una fattispecie carente - si mostra conforme al buon senso\ned alla logica. La dottrina unanime si allinea alle considerazioni appena\nesposte (Grisel, op. cit., pag. 932; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,\nBerna 1994, pag. 180; Kölz/Häner, op. cit., pag. 160, n. 266; Blaise Knapp, Précis\nde droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, n. 2100; Fritz\nGygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 258), come pure la\ngiurisprudenza del Tribunale federale emanata in altri ambiti del diritto (DTF\n113 Ib 331).\nb. Le due regole generali appena esposte non debbono necessariamente\nconvenire alla procedura di garanzia. Se è opportuno ammettere senz’altro\nl’allegazione di fatti «nuovi», anteriori alla decisione impugnata, la stessa cosa\nnon vale per i «nova» effettivi, che si verificano nel corso della procedura\ndi ricorso. Non può essere infatti disatteso che la richiesta di garanzie è\nimmediatamente esecutoria, se del caso anche tramite sequestro, e che\nil ricorso ha generalmente come oggetto quello di dimostrare che non\n\n"}