{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 5\ne 22a PA. Alla luce di un esame preliminare risulta ch’esso adempie inoltre le\nesigenze poste dagli artt. 51 e 52 PA e non presenta alcuna carenza formale né\nmateriale. La Commissione adita deve pertanto entrare nel merito dello stesso.\n2.a.aa. Giusta l’art. 49 lett. b PA, la ricorrente può invocare l’accertamento\ninesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Conformemente\nall’art. 54 PA, con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto\ndella decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso (effetto devolutivo) e,\nsecondo l’art. 62 cpv. 2 PA, quest’ultima può modificare a pregiudizio di una\nparte la decisione impugnata, qualora essa violi il diritto federale o poggi su\nun accertamento inesatto o incompleto dei fatti. L’art. 62 cpv. 4 PA prevede poi\nche l’autorità di ricorso non è vincolata dai motivi del ricorso. Va ricordato\ninfine che, malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 PA, la procedura di ricorso di\ndiritto amministrativo è retta dal principio inquisitorio, il quale stabilisce\nche l’autorità di ricorso accerta d’ufficio i fatti (DTF 122 I 10 consid. 2c, 122\nV 158 consid. 1, 122 II 4 consid. c/cc; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal,\nOREF [ed.], Les procédures en droit fiscal, Berna e altri, 1997, pag. 136; Alfred\nKölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des\nBundes, Zurigo 1993, pag. 37; Michael Pfeifer, Der Untersuchungsgrundsatz\nund die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Basilea/Stuttgart 1980,\npag. 123 segg.). Nella fattispecie occorre chiedersi quale sia la rilevanza di fatti\nnuovi che intervengono durante la procedura di ricorso. A tal fine, occorre\ndistinguere fra i fatti verificatisi prima dell’inoltro del gravame, ma allegati per\nla prima volta dinnanzi all’autorità giudiziaria adita, e quelli intervenuti solo\nposteriormente al deposito del ricorso, che rappresentano «nova» effettivi.\nbb. Trattandosi di fatti allegati per la prima volta dinnanzi all’istanza di\nricorso, ma verificatisi prima che la decisione impugnata fosse resa, la\nCommissione adita applica i medesimi criteri ritenuti dal Tribunale federale,\nallorquando esso non è vincolato ai fatti accertati, in virtù dell’art. 105 cpv. 2\ndella legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria\n(OG, RS 173.110). Ciò era il caso prima che fosse istituita la Commissione\ndi ricorso in materia d’imposta sulla cifra d’affari e d’imposta preventiva\ne nulla si oppone a che tale giurisprudenza, benché poggiante su articoli di\nlegge diversi, sia ripresa. L’allegazione di fatti «nuovi», ai sensi del presente\ncapoverso, era ammessa in materia d’ICA (Archives de droit fiscal suisse /\nArchiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA], vol. 50 pag. 432 consid. 1b,\nvol. 37 pag. 507 consid. 2) ed anche in materia di imposta preventiva o di\ndiritto di bollo (ASA, vol. 61 pag. 539 consid. 1b, vol. 58 pag. 711 consid. 3).\nEssa non è invece ammessa che in maniera limitata in materia di imposte\ndirette, qualora esista un’autorità giudiziaria indipendente - per esempio\nuna commissione di ricorso - (ASA, vol. 58 pag. 674 consid. 3c, vol. 50 pag. 302\nconsid. 1b, vol. 49 pag. 560 consid. 3b), ma tale pratica è proprio conforme alla\ndifferenza del potere cognitivo esistente fra il cpv. 1 ed il cpv. 2 dell’art. 105\nOG. Ne deriva che, in tutta evidenza, l’allegazione di fatti - già verificatisi -\nper la prima volta dinnanzi alla Commissione di ricorso va ammessa e\nche, di conseguenza, l’autorità giudiziaria deve accettare pure i relativi\nmezzi di prova (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,\npag. 931). Vero è che l’atteggiamento del contribuente, consistente ad\noccultare deliberatamente alcuni fatti o mezzi di prova per non rivelarli\nche in occasione della procedura di ricorso, non è ammissibile e può essere\ntalvolta determinato da considerazioni tattiche o dilatorie contestabili. Il\n\n"}