{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 4\nstata assunta in base all’art. 58 cpv. 1 lett. a e d OIVA e che l’ammontare della\ngaranzia bancaria richiesta si giustifica, in considerazione dell’importo dei\ndebiti d’imposta della vecchia società fallita.\nF. La ricorrente ha replicato l’8 gennaio 1997. In sostanza, essa riconferma\nl’argomentazione secondo cui l’AFC avrebbe violato il diritto federale,\nprendendo in considerazione il fallimento di un’altra società, ossia della\nG. X SA. Analogamente alla giurisprudenza relativa all’art. 118 della legge\nfederale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), le\ngaranzie non possono essere richieste se non allorquando la minaccia risulti\nda un comportamento chiaro del contribuente, la sua situazione economica\nnon essendo, come tale, determinante. Riconferma l’affermazione secondo\ncui essa non avrebbe alcunché a che vedere con il fallimento della società G.\nX SA ed invoca la violazione dei principi della legalità e della proporzionalità,\nnonché del divieto dell’abuso del potere d’apprezzamento, prevalendosi\ndell’art. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del\n29 maggio 1874 (Cost., RS 101). Nella propria duplica del 30 gennaio 1997,\nl’AFC si riferisce genericamente all’art. 58 OIVA, senza specificare quali lettere\nentrerebbero in linea di conto, asserendo comunque che i presupposti per\nl’applicazione sarebbero nel caso adempiti. Essa sostiene inoltre di aver\nagito correttamente: la lettera del 13 febbraio 1996 non rappresentava\nuna decisione formale, benché il testo dello scritto potesse dar luogo a\nconfusione. La decisione formale è stata presa entro un termine ragionevole,\ne ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la ricorrente è stata nel\nfrattempo iscritta al registro dei contribuenti, per permetterle di esercitare\nla propria attività. Riferendosi alla prassi in materia di garanzie relativa\nalle altre imposte federali, l’amministrazione afferma essenzialmente\nche la giurisprudenza relativa all’imposta federale diretta non può essere\nadattata all’IVA. Un comportamento attivo del contribuente non è richiesto:\nè sufficiente invece che lo stesso non paghi entro i termini fissati. Solo\nl’applicazione della giurisprudenza relativa all’imposta preventiva, più\nestensiva, può rivelarsi corretta. Peraltro, la pretesa assenza di legami fra la\nricorrente e la G. X SA è inutile e contraria alla buona fede. Fra le due società,\nsicuramente indipendenti, esiste invece un legame personale, materiale e\ntemporale indiscutibile, tale da giustificare l’operato dell’autorità fiscale. Il\nPresidente della Commissione di ricorso ha effettuato due misure istruttorie, la\nprima il 7 febbraio 1997, la seconda il 17 febbraio 1997.\n(...)\n\nDai considerandi:\n\n1. Ai sensi dell’art. 58 cpv. 3 OIVA in relazione all’art. 71a cpv. 1 della legge\nfederale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),\nla richiesta di garanzie dell’AFC è impugnabile presso la Commissione federale\ndi ricorso in materia di contribuzioni entro trenta giorni dalla notifica. Nella\nfattispecie, la decisione di richiesta di garanzie è datata del 16 agosto 1996. Il\nricorso, inoltrato presso la Commissione adita il 22 agosto 1996, è pervenuto\nil giorno successivo, ossia manifestamente entro il termine di cui agli artt. 50\n\n"}