{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 3\nche, dopo attento esame del caso, l’esigenza posta veniva mantenuta. Essa\ninformava la società della possibilità di domandare una decisione in virtù\ndell’art. 51 OIVA. Con lettera del 28 maggio 1996, la società richiese quindi\nl’emanazione di «una decisione formale in conformità all’art. 51 OIVA».\nD. Il 16 agosto 1996, la divisione giuridica dell’AFC pronunciò una decisione\ndi richiesta di garanzie ai sensi dell’art. 58 OIVA, reclamando la prestazione\ndi una garanzia di Fr. 100 000.- sulla base dell’art. 58 cpv. 1 lett. a e d OIVA.\nA grandi linee, essa si fondava sul fatto che R. era amministratore unico\ncon diritto di firma individuale della società e che egli lo era stato anche\ndella società G. X SA, fallita il 20 novembre 1995. In questa procedura di\nfallimento, l’AFC aveva insinuato un credito d’imposta sulla cifra d’affari (ICA)\ndi Fr. 241 757.75 ed un credito IVA di Fr. 51 105.54. Era quindi molto probabile\nche la nuova società, che poteva agire unicamente per il tramite del proprio\norgano R., non avrebbe ottemperato al suo obbligo di pagare l’imposta, motivo\nper cui esisteva una messa in pericolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 58 cpv. 1\nlett. a OIVA. Inoltre, erano pure adempiti i presupposti di cui all’art. 58 cpv. 1\nlett. d OIVA, dal momento che la nuova società conduceva, presso la medesima\nsede sociale, la stessa attività della fallita G. X SA. Sempre il 16 agosto 1996,\nla divisione revisioni dell’AFC inviò alla società un’attestazione d’iscrizione\nai sensi dell’art. 45 cpv. 1 OIVA, comunicandole contemporaneamente la sua\niscrizione con effetto retroattivo dal 20 novembre 1995. La società produsse\npure la dichiarazione del 21 agosto 1996, sottoscritta dall’amministratore e dal\nrevisore, dalla quale si evince che essa aveva finora sempre fatto fronte a tutti\ni propri impegni.\nE. Il 22 agosto 1996, la società X SA (di seguito: la ricorrente) ha interposto\nricorso contro la decisione di richiesta di garanzie del 16 agosto 1996. Essa\nritiene dapprima che l’AFC tenta di screditare la sua immagine, asserendo\nche essa non sarebbe in grado d’ottemperare ai propri obblighi fiscali. Si\ntratterebbe, qui, di un’affermazione priva di ogni concreto fondamento.\nMa soprattutto, la decisione impugnata violerebbe in modo manifesto\nl’art. 58 OIVA, dal momento che la società non esercita alcuna attività in\nrelazione alla società fallita e che del resto essa ha sempre adempito i propri\nobblighi finanziari. Prova ne è che l’IVA dovuta è stata pagata rapidamente\ne senza indugio. L’AFC avrebbe quindi pure abusato del proprio potere\nd’apprezzamento. L’amministrazione ha risposto il 2 dicembre 1996. Essa\nritiene che le garanzie sono divenute, dopo l’introduzione dell’IVA, ancora più\nnecessarie e che tale sistema esiste pure in materia di imposte dirette. Reputa\npoi che, considerate le circostanze, il proprio intervento è giustificato e che la\nricorrente non può far appello all’esistenza, nella fattispecie, di due persone\ngiuridiche ben distinte, dal momento che la nuova società ha semplicemente\nripreso l’attività esercitata dalla società fallita e che, inoltre, l’organo R. già\nfirmava i rendiconti relativi all’imposta sulla cifra d’affari della vecchia società.\nNon si può dunque parlare di discredito operato dall’AFC. I timori dell’AFC e\ngli elementi di concordanza fra le due società giustificano semplicemente - ed\nampiamente - la misura adottata. Essi confermano del resto che tale misura è\n\n"}