{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\nA. La società X SA è stata costituita il 10 novembre 1995, data degli statuti e\ndell’atto notarile, ed iscritta al registro di commercio. La sua attività consiste\nprincipalmente nell’esecuzione e nella direzione di lavori per istallazioni\nelettriche e di telecomunicazione, nonché nella produzione industriale\ndi quadri elettrici ed elettronici. Essa possiede un capitale azionario di\nFr. 100 000.-, suddiviso in 100 azioni al portatore di Fr. 1000.- ciascuna. Il\nsuo amministratore unico, avente firma individuale, è R., domiciliato a C. Il\n1° dicembre 1995, la società X SA informò l’Amministrazione federale delle\ncontribuzioni (AFC) della sua nuova attività e richiese un numero di iscrizione\nnel registro dei contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), precisando\nche la cifra d’affari prevista era di Fr. 1 500 000.-. Il 20 dicembre 1995, la stessa\ninviò all’AFC il questionario d’iscrizione come contribuente IVA. Quale data\nd’inizio dell’attività essa indicava il 20 novembre 1995.\nB. Il 13 febbraio 1996 la sezione iscrizioni e radiazioni della divisione\nprincipale dell’imposta sul valore aggiunto inviò una lettera alla contribuente,\nindicando, tra l’altro, che essa era invitata, in considerazione della sua\n«situazione attuale» e affinché si potesse procedere all’iscrizione nel registro\ndei contribuenti dell’AFC, a produrre una garanzia solidale «illimitata nel\ntempo» di Fr. 100 000.-, per coprire tutti i crediti fiscali (importi d’imposta,\ninteressi moratori, spese, ecc.) risultanti dall’iscrizione nel registro dei\ncontribuenti. Con scritto del 28 febbraio 1996, la società interpose «ricorso»\ncontro la richiesta di garanzie del 13 febbraio 1996, inviando lo scritto\n- ricevuto dall’AFC - alla Commissione federale di ricorso in materia di\ncontribuzioni «a Berna». Mediante lettera del 14 marzo 1996, la società\nricontattò l’amministrazione, sollecitando una pronta evasione del «ricorso»\ndel 28 febbraio 1996. Essa postulava pure la propria iscrizione, senza\nulteriore indugio, nel registro dei contribuenti IVA, affermando di ritenere\nla Confederazione responsabile dei danni subiti a seguito della decisione del\n13 febbraio.\nC. In assenza di riscontro da parte dell’autorità fiscale il 7 maggio 1996, la\nsocietà indirizzò una lettera alla Commissione federale di ricorso in materia di\ncontribuzioni (di seguito: la Commissione di ricorso o Commissione adita)\na Losanna, chiedendo che quest’ultima procedesse all’esame del ricorso\ndel 28 febbraio 1996. Il 23 maggio 1996, dopo aver ricevuto copia della\nlettera del 13 febbraio 1996 dell’AFC nonché del gravame del 28 febbraio\n1996, la Commissione di ricorso, con lettera presidenziale, informò l’AFC\nche a suo modo di vedere la lettera amministrativa del 13 febbraio 1996 non\nrappresentava una decisione di richiesta di garanzie ai sensi dell’art. 58 cpv. 2\ndell’ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente l’imposta sul valore aggiunto\n(OIVA, RS 641.201), motivo per cui la via ricorsuale non era ancora data; essa le\ntrasmise quindi l’incarto a ragione della propria incompetenza. Il medesimo\ngiorno, la Commissione di ricorso informò la società del proprio operato e\nclassò il caso. L’8 maggio 1996, l’AFC rispose alla lettera del 14 marzo 1996\ndella società concernente la richiesta di garanzia bancaria che avrebbe dovuto\npermettere la di lei iscrizione nel registro dei contribuenti, comunicando\n\n"}