1 LEF), che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997. Comunque sia, la questione della legittimità del rigetto dell’opposizione da parte dell’amministrazione stessa può nella fattispecie restare aperta. La conclusione della ricorrente chiedente l’annullamento del rigetto dell’opposizione è direttamente connessa con il rigetto del credito fiscale e non mette pertanto in discussione il procedimento