1 con rinvio e consid. 3). Malgrado la pertinenza delle critiche formulate al suo riguardo, la Commissione di ricorso prende atto della costanza di tale prassi e della sua recente conferma (DTF 121 V 111 consid. 3b, 119 V 331 consid. 2b e 5b). Essa osserva soprattutto che il mantenimento della soluzione attuale è stato voluto in piena conoscenza di causa (DTF 121 V 111 consid. 3b) e che la competenza dell’AFC in ambito di rigetto dell’opposizione è stata ora pure introdotta nella nuova (modificata) legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1; art. 79 cpv. 1 LEF), che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997.