Bisogna innanzitutto sottolineare che l’art. 57 cpv. 3 OIVA, che conferisce espressamente all’AFC la competenza per la procedura di rigetto dell’opposizione, non può essere trattato nella presente vertenza, in quanto trattandosi della riscossione dell’imposta è applicabile unicamente il DCA (art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA). Non è quindi possibile esaminarne in questa sede la costituzionalità, tanto più che la Commissione di ricorso costata che la prassi qui applicata dall’AFC si fonda su una giurisprudenza consolidata del Tribunale federale (DTF 115 III 96 consid. 2, 109 V 49 consid. 3 e 4, 107 III 62 consid. 1 con rinvio e consid.