Il credito fiscale deve quindi essere confermato. Restano da discutere tuttavia ancora due punti procedurali. b. Nel reclamo del 24 agosto 1995 la contribuente non contesta l’imposta dovuta sulle controprestazioni ricevute fino alla fine del periodo fiscale, ossia l’importo di Fr. 42 066.85, oltre gli interessi moratori. L’AFC ha preso atto di questo riconoscimento nella sua decisione su reclamo dell’8 settembre 1995 (consid. 9) e non vi è contestazione tra le parti sul calcolo di questo importo riconosciuto. Conformemente alla giurisprudenza, esso è quindi entrato in forza di cosa giudicata, di modo che al riguardo il ricorso è inammissibile (DTF 119 V 350 consid. 1b; ASA, vol.