In generale il contribuente non può esigere un controllo sul posto (ASA, vol. 63 pag. 229, vol. 34 pag. 376 consid. 4). Non è un suo diritto. In un sistema di autotassazione esso rappresenta un’eccezione e un’opportunità lasciata al libero apprezzamento dell’amministrazione, riservato il divieto d’arbitrio. In occasione di un litigio l’AFC non è obbligata a procedere a un controllo sul posto, in quanto le misure di istruzione sono decise dall’autorità giudiziaria. Nella fattispecie, alla ricorrente non spetta neppure provare la sua perdita. Come visto sopra, essa ha il diritto di diminuire la cifra d’affari al momento in cui la perdita è stata contabilizzata.