2 DCA e l’art. 35 cpv. 2 OIVA - deve valere lo stesso principio. La cifra 337 delle Istruzioni per i contribuenti IVA è pertanto parzialmente illegale (cfr. con la cifra 123 delle Istruzioni del 1992 per i grossisti). Non v’è ragione per cui vi sia una differenza in materia di disposizioni transitorie, visto che l’art. 83 cpv. 2 in fine OIVA rinvia all’art. 35 cpv. 2 OIVA. Ritenuto che le obiezioni - legittime - della ricorrente esulano su questo punto dall’ambito della causa, esse diventano pertanto senza oggetto. c. Nell’atto di ricorso la ricorrente chiede all’AFC di effettuare un controllo sul posto. In generale il contribuente non può esigere un controllo sul posto (ASA, vol.