Le disposizioni transitorie dell’OIVA non contengono alcuna norma di subdelega. Esse non concedono all’AFC alcun potere discrezionale, lasciandole ad esempio la facoltà di agire o di astenersi, o dandole la possibilità di compiere un atto piuttosto di un altro (Grisel, op. cit., pag. 329 e segg.). L’art. 83 cpv. 2 OIVA contiene certamente nozioni giuridiche indeterminate, ma la loro interpretazione non entra in considerazione per l’esito della presente causa. L’opuscolo «passaggio ICA-IVA» non deve quindi contenere alcuna regola di diritto bensì limitarsi ad applicare direttamente la disposizione transitoria in oggetto (cfr. DTF 121 II 478 consid.