Ne discende che l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA, nella misura in cui si applica ai fatti della presente causa, è costituzionale e che il Consiglio federale aveva il diritto di anticipare l’esigibilità dei crediti fiscali della ricorrente che allestiva i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute. 8. Bisogna ancora esaminare la legalità delle disposizioni specifiche dell’opuscolo «passaggio ICA-IVA» e trattare gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente e ritenuti pertinenti. a. In primo luogo si rileva che la ricorrente non contesta la ripresa dell’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA nell’opuscolo «passaggio ICA-IVA», del mese di settembre 1994.