Nel caso concreto il legislatore non ha fatto altro che modificare, e più precisamente anticipare, l’esigibilità dell’imposta, lasciando intatto l’importo del credito. Inoltre, esso non ha fissato l’esigibilità - di periodo, della dichiarazione e del pagamento - come per l’ICA (ossia dopo un mese), bensì conformemente all’IVA, cioè due mesi dopo il 1° gennaio 1995. Bisogna considerare che tale misura legislativa costituiva il minor dei mali, tuttavia un male assolutamente necessario. Non bisogna inoltre dimenticare che il contribuente a corto di liquidità può chiedere l’applicazione di un piano di pagamento (ASA, vol. 53 pag. 517, vol. 45 pag. 586).