L’idea motrice consisteva nel trovare una soluzione unica per tutti i fatti generatori d’imposta intervenuti prima del 1° gennaio 1995. L’uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i fatti generatori esigeva una modifica dell’esigibilità in caso di calcolo secondo le controprestazioni ricevute. Stante questo fatto, la ricorrente non può derivare alcun diritto dal fatto che l’AFC le abbia accordato il diritto di allestire i rendiconti dal 1° gennaio 1995 secondo le controprestazioni ricevute ai sensi dell’art. 35 cpv. 4 OIVA. Trattasi infatti di una decisione che concerne operazioni che sottostanno interamente al regime IVA.