La censura è quindi infondata. Si rinvia per il resto alle spiegazioni dell’AFC contenute nella sua risposta. b. Viola il principio della parità di trattamento una norma che introduce differenze senza motivi oggettivi ragionevoli o che prescrive regole di diritto simili a fatti che meritano un trattamento differente (DTF 121 I 100 consid. 3a, 121 I 104 consid. 4a, 119 Ia 128 consid. 2b, con rinvio; Grisel, op. cit., pag. 359; Knapp, op. cit., pag. 103 e seg.; Häfelin/Müller, op. cit., n. 401 e segg.). È vero che nella fattispecie l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA prevede regole di diritto simili applicabili a situazioni diverse.