Il principio della razionalità prescriveva infatti che il passaggio dall’ICA all’IVA venisse effettuato con un ultimo rendiconto comprendente il rendiconto dell’ultimo periodo e il rendiconto finale, pur se ciò comportava una modifica del momento dell’esigibilità. c. Ne discende pertanto che, alla luce del controllo che la Commissione di ricorso si impone sotto l’aspetto dell’art. 41ter cpv. 3 Cost., la disposizione dell’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA è conforme ai grandi orientamenti della sesta direttiva e ai principi fondamentali superiori dell’IVA. In ogni caso, è errato pretendere che essa li contraddica.