nella causa T. contro AFC, CRC 23/1995, del 11 luglio 1996, consid. 7b) che hanno permesso lo sviluppo dell’IVA. Nel contesto della presente causa, senza controllare la costituzionalità di certe disposizioni speciali o di eccezioni introdotte dall’OIVA a questi principi, si deve affermare che gli articoli topici dell’ordinanza sono manifestamente costituzionali. Il principio della razionalità prescriveva infatti che il passaggio dall’ICA all’IVA venisse effettuato con un ultimo rendiconto comprendente il rendiconto dell’ultimo periodo e il rendiconto finale, pur se ciò comportava una modifica del momento dell’esigibilità.