23 bb. Nel caso concreto, l’OIVA mette l’accento sulla fatturazione: essa rappresenta il criterio principale della nascita dell’imposta - e di conseguenza dell’esigibilità di periodo - per quel che concerne le operazioni sul territorio svizzero (art. 34 lett. a n. 1 OIVA). Va nello stesso senso l’art. 35 cpv. 1 OIVA, che prevede il principio dell’allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute quale regola generale (Aloïs Camenzind / Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen MWST, Eine Wegleitung für Unternehmer und Steuerberater, Berna 1995, pag. 271; Jörg Bühlmann, Das Schweizer Mehrwertsteuerhandbuch, Zurigo 1994, pag. 211; vedasi