tardiva consegna della fattura o del documento che ne fa le veci. Risulta quindi chiaramente che gli Stati membri hanno un grande margine di manovra nel fissare il momento delle esigibilità, il che corrisponde praticamente a una totale libertà di scelta. Non è dunque possibile derivare dal testo dell’art. 10 della sesta direttiva un orientamento che vincoli il giudice svizzero, perlomeno nell’ambito delle disposizioni transitorie, oggetto della presente causa. b.aa. Trattandosi della conformità del sistema di pagamento dell’OIVA nei confronti dei principi superiori e fondamentali dell’IVA, ciò che presuppone un’interpretazione teleologica dell’art. 41ter cpv.