generatore, di imposta e di esigibilità. Questi tre concetti corrispondono alle tre nozioni sopra descritte per l’ICA, ossia il fatto generatore, la nascita dell’imposta e l’esigibilità. L’esigibilità è qui descritta piuttosto come un diritto che come un momento, ma appare ora inutile aprire un dibattito in merito. Da un lato l’espressione «momento» è compresa nella definizione di esigibilità e, anche se bisogna ammettere che l’esigibilità è una proprietà del credito fiscale (Peter Gauch / Walter R. Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1996, 6a ed., vol. II, pag. 24), è impensabile separare l’esigibilità dalla sua scadenza (ibid.