b, e le prestazioni di servizi che danno origine a dei rendiconti o pagamenti successivi sono considerate effettuate al momento della scadenza dei periodi ai quali fanno riferimento tali rendiconti o pagamenti. Tuttavia, nel caso in cui siano versati degli acconti prima della fornitura dei beni o della prestazione di servizi, l’imposta è esigibile al momento dell’incasso fino a concorrenza dell’importo incassato (Terra/Kajus, op. cit., vol. I, Capitolo VII, ad art. 10). bb. Nella fattispecie, essendo in discussione le nozioni fondamentali in materia di pagamento dell’imposta, la Commissione di ricorso ritiene che pure il sistema europeo va interpretato alla luce delle tre nozioni di fatto