8 in fine). È del resto evidente che il presente litigio non avrebbe avuto luogo, o sarebbe stato di tutt’altra natura, se l’OIVA avesse previsto lo stesso sistema di fatto generatore, di nascita del credito fiscale e di esigibilità del DCA. Tale non è il caso, dato che l’art. 34 lett. a OIVA prescrive che il credito fiscale di regola nasce - e diventa esigibile - al momento dell’emissione della fattura mentre l’art. 35 cpv. 1 OIVA prevede che il rendiconto deve essere allestito secondo le controprestazioni convenute. La differenza tra l’IVA svizzera e l’ICA è quindi essenziale. Bisogna quindi esaminare se questo importante cambiamento rispetta l’art. 41ter cpv.