Dal punto di vista dell’art. 41ter cpv. 3 Cost. e del rispetto dei grandi orientamenti del sistema dell’IVA europea non è possibile evincere dalla prima e dalla sesta direttiva sopra menzionate, colonne portanti dell’IVA europea, un grande orientamento che dovrebbe legare il giudice costituzionale svizzero in materia di diritto transitorio, trattandosi del passaggio da un’imposta monofase con pagamento differito dell’imposta (l’ICA) ad un’imposta a tutti gli stadi con deduzione dell’imposta precedente (l’IVA; decisione non pubblicata della Commissione di ricorso, del 10 aprile 1996, nella causa A. e altri contro AFC, consid. 8 in fine).