Riassumendo, si tratta semplicemente di dichiarare, sempre secondo i principi dell’art. 83 cpv. 2 OIVA, le forniture effettuate prima dell’entrata in vigore dell’OIVA, ma che non sono state fatturate in tempo utile. L’AFC impone delle esigenze formali (termine e fatturazione) per realizzare il metodo di calcolo secondo le controprestazioni convenute al 31 dicembre 1994. c.aa. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che le sue operazioni, in quanto fatti generatori, diano luogo ad un’imposta, ossia a un debito fiscale. Essa non rimette in discussione l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA.