Tali sono i principi che, secondo la Commissione di ricorso, reggono le disposizioni transitorie applicabili nella fattispecie e che rappresentano il punto centrale del presente litigio. L’art. 84 cpv. 4 prima frase OIVA, secondo cui forniture e prestazioni di servizi eseguite parzialmente prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere imposte secondo il diritto previgente, non fa che confermare l’art. 83 cpv. 2 OIVA e non ha, nel caso