Esso precisa inoltre che il credito d’imposta non nasce al momento dell’incasso della controprestazione, ma al momento dell’abrogazione del DCA. Esso non è esigibile - nel senso dell’esigibilità di periodo - al momento dell’incasso della controprestazione, bensì sessanta giorni dopo la sua nascita. Un’interpretazione sistematica rivela inoltre che il termine «esigibilità» comprende qui le esigibilità di periodo, della dichiarazione e del pagamento. Esse coincidono. Pur non essendo espressamente previsti interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento, l’art. 26 cpv. 2 DCA risulta applicabile, giusta l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA. Riassumendo, l’art. 83 cpv.