1 DCA) e, entro lo stesso termine, pagare l’importo dovuto (art. 26 cpv. 1 DCA). In caso di ritardo sarebbero dovuti gli interessi di mora, calcolati a partire dalla data della presentazione del rendiconto. Il DCA sarebbe pertanto ancora applicabile durante un lungo e indeterminato periodo. cc. L’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA modifica contemporaneamente sia la nascita che l’esigibilità del credito d’imposta «ICA». Esso precisa inoltre che il credito d’imposta non nasce al momento dell’incasso della controprestazione, ma al momento dell’abrogazione del DCA.