Giusta l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA, il credito ICA nascerebbe quindi al momento della controprestazione, dunque dopo il 1° gennaio 1995 nel caso in cui la controprestazione fosse incassata dopo tale data. Al momento dell’incasso della controprestazione, inoltre, l’imposta non sarebbe direttamente esigibile ai sensi del diritto delle obbligazioni. Essa dovrebbe semplicemente essere inserita nel periodo fiscale corrispondente. Entro trenta giorni dalla fine del periodo fiscale considerato, il contribuente dovrebbe presentare il rendiconto (art. 25 cpv. 1 DCA) e, entro lo stesso termine, pagare l’importo dovuto (art. 26 cpv.