3a e le decisioni ivi citate). Il fatto generatore essendo determinante, esso genera un credito fiscale sottoposto alle condizioni proprie del diritto applicabile in quel momento. In questo senso l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA rispetta la logica e rappresenta unicamente un richiamo. bb. Come s’è appena visto sopra, in materia di ICA il fatto generatore non coincide con la nascita del credito d’imposta, né con le differenti esigibilità. Nel regime ICA la nascita dell’imposta e l’esigibilità di periodo corrispondono, ma sopravvengono al momento del ricevimento della controprestazione e non al momento dell’esecuzione dell’operazione imponibile. Giusta l’art. 83 cpv.