Giusta l’art. 83 cpv. 1 OIVA, le disposizioni abrogate, nonché le prescrizioni emanate sulla base delle stesse, restano applicabili, riservato l’art. 84 OIVA, a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. Esse restano altresì applicabili qualora la controprestazione per una fornitura effettuata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza venga incassata soltanto dopo tale momento (art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA). Risulta da quanto precede che, in materia di diritto transitorio, il Consiglio