, pag. 327, n. 810), d’altro lato la deduzione può intervenire solo al momento dell’ammortamento e nel rendiconto trimestrale corrispondente. Questa possibilità offerta al contribuente non incide sull’obbligo di versare l’imposta dovuta entro i termini legali, nè su quello di versare gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento del credito trimestrale (art. 26 cpv. 2 DCA; Metzger, Warenumsatzsteuer, op. cit., pag. 328, n. 812; ASA, vol. 19 pag. 272 consid. 2). b.aa. In materia di IVA, il Consiglio federale deve assicurare, conformemente all’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost., la transizione tra il regime attuale (ICA) e il nuovo regime (IVA). Giusta l’art. 83 cpv.