5. Nel caso concreto, il litigio verte sull’applicazione o meno di una disposizione transitoria dell’OIVA, principalmente l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA. Per poter meglio delineare l’oggetto del litigio, vengono fatte, a titolo di premessa, alcune considerazioni necessarie alla comprensione del problema sollevato. a.aa. Secondo la vecchia ICA, il pagamento dell’imposta è retto dagli art. 24 e segg. DCA, in relazione con l’art. 13 e gli art. 19 e segg. DCA. In modo generale, si tratta di fare la distinzione tra le nozioni fondamentali di fatto generatore (DTF 107 Ib 378 consid. 3), di (nascita dell’) imposta e di esigibilità.