1 e 3 Cost. prescrive un’eurocompatibilità materiale, per tutte quelle disposizioni che non sono interamente coperte dall’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. Per l’esame dell’eurocompatibilità materiale è sufficiente rifarsi alle due pietre angolari dell’IVA europea, ossia la prima direttiva del 1967 e la sesta direttiva del 1977, nella sua versione non consolidata, cioè espurgata di tutte le disposizioni giudicate inopportune per la definizione di eurocompatibilità così come voluta dall’art. 41ter Cost. (direttiva del Consiglio 67/227/CEE, dell’11 aprile 1967 - Introduzione di un sistema comune, Gazzetta Ufficiale Comunità Europea [GUCE] L 71 del 14 aprile 1967, pag. 1301;