Se ne evince quindi, fatta eccezione dei casi in cui l’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. svolge un ruolo esclusivo, un obbligo costituzionale, suscettibile di controllo giudiziario, di eurocompatibilità dell’OIVA. La quasi totalità degli autori svizzeri non definisce tuttavia il contenuto e il limite di quest’obbligo costituzionale. Ciò spetta, in concreto, alla Commissione di ricorso. bb. L’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost. prescrive un’eurocompatibilità materiale, per tutte quelle disposizioni che non sono interamente coperte dall’art. 8 cpv.