La Commissione ritiene che una loro trasgressione debba in principio essere sanzionata come una violazione diretta dell’art. 41ter cpv. 1 lett. a o cpv. 3 Cost. Non si può certo escludere che l’OIVA possa scostarsene, ma in questo caso devono esistere delle ragioni che siano almeno altrettanto valide dei principi violati. Tale non è il caso, ad esempio, qualora si facciano valere motivi di ordine budgetario o derivanti da pure considerazioni pratiche. Per di più, bisogna tener conto che oggigiorno nessuna IVA al mondo è perfetta.