, pag. 2371; del 10 luglio 1985, causa C-17/84, Racc., pag. 2379; del 5 maggio 1982, causa C-15/81, Racc., pag. 1426; del 13 luglio 1989, causa C-93/88 e C-94/88, Racc., pag. 2706; vedasi pure le decisioni della CdGCE del 27 novembre 1985, causa C-295/84, Racc., pag. 3759; del 3 marzo 1988, causa C-252/86, Racc., pag. 1343). L’IVA è quindi un’imposta generale in quanto essa deve colpire, contrariamente alle imposte speciali sul consumo o «accise», l’insieme dei beni e dei servizi. Essa colpisce il consumo nella misura in cui l’imposta è a carico del consumatore finale.