Ad esempio, esso non definisce, al pari dell’art. 41ter Cost., quale sia il metodo di calcolo applicabile, ossia il metodo «imposta su imposta» (con deduzione dell’imposta precedente) o «base imponibile su base imponibile» (con deduzione della cifra d’affari imponibile precedente). Questa imprecisione costituzionale, al limite della lacuna, mostra assai bene la necessità di un’interpretazione - teleologica - dell’art. 41ter cpv. 1 lett. a e cpv. 3 Cost. Tali considerazioni