Cost. rinvia. a. Giusta l’art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost., la Confederazione può riscuotere un’imposta sulla cifra d’affari (imposta sul valore aggiunto). Le fonti storiche mostrano chiaramente che la parentesi non ha solamente funzione esemplificativa. Essa obbliga la Confederazione ad adottare un’imposta sulla cifra d’affari sotto la forma di un’ «imposta sul valore aggiunto» (IVA). L’espressione non è di facile comprensione ed è stato detto che il termine non aveva un valore intrinseco (André Muller, L’assiette réelle de la TVA, tesi Parigi 1965, pag. 5).