, pag. 452). In effetti, in questo caso, il potere del Consiglio federale non si fonda più su una delega legislativa che definisce dei principi, bensì direttamente sull’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost., al quale l’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. precisamente rinvia. Si tratta certamente anche in questo caso di una norma di delega, ma formulata in maniera così ampia da non porre altri limiti se non quelli costituzionali. Altrimenti detto, nei casi che non rientrano nel campo dei principi definiti dall’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., il controllo dell’eccesso o dell’abuso di potere si confonde con il controllo della costituzionalità. Visto che il controllo