b. Una disposizione dell’OIVA può pure fondarsi, come s’è visto, anziché sull’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., sull’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. Si devono quindi pure in questo caso stabilire alcuni principi per il rispetto della norma di delega e definire se un controllo della costituzionalità sia o meno possibile. Trattandosi di norme che si fondano sull’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. il controllo del giudice non include, stricto sensu, la censura dell’abuso o dell’eccesso del potere di apprezzamento ai sensi dell’art. 49 lett. a PA (DTF 104 Ib 420 e seg.; Rhinow/Krähenmann, Ergänzungsband, op. cit., pag. 452).