Alla luce di quanto precede, il controllo dell’interpretazione delle nozioni giuridiche imprecise dell’art. 8 disp. trans. Cost. deve essere in maniera generale assai limitato e della medesima natura di quello esercitato nei confronti del potere discrezionale legislativo, generale o particolare, accordato al Consiglio federale, ossia limitarsi al controllo corrispondente al divieto di eccesso o abuso del potere di apprezzamento in senso tecnico (Grisel, op. cit., pag. 337 e seg.), compreso il rispetto dell’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost. nonché dei diritti e dei principi costituzionali. b. Una disposizione dell’OIVA può pure fondarsi, come s’è visto, anziché sull’art. 8 cpv.