Inoltre, come testé illustrato, attribuire alla Commissione di ricorso il diritto di controllare senza riserve l’interpretazione di una nozione giuridica imprecisa dell’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. significherebbe fare dell’IVA svizzera un’ «IVA dei giudici», mentre la competenza in materia spetta all’autorità che detiene il potere esecutivo. Infine, le nozioni giuridiche imprecise non figurano in una legge, bensì in una delega legislativa che accorda de facto una libertà al delegatario. Questa libertà sarebbe priva di senso se fosse ammesso un controllo completo delle nozioni giuridiche che la determinano.