b in fine), «scopo commerciale» (art. 8 cpv. 2 lett. e n. 2), «controprestazione» (art. 8 cpv. 2 lett. f), «prodotti naturali» (art. 8 cpv. 2 lett. h n. 3), «carattere commerciale» (art. 8 cpv. 2 lett. h in fine), ecc. Logicamente, il Consiglio federale, come ogni autorità amministrativa, gode di una latitudine di giudizio indiscutibile, ossia ha facoltà di scegliere tra diverse interpretazioni possibili. L’interpretazione di nozioni giuridiche indeterminate deve innanzitutto rispettare l’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. Un esonero accordato alle professioni liberali, ad esempio, non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 8 cpv.