2a e le decisioni citate al consid. 3a aa), nello stesso modo procede la Commissione di ricorso dovendo esaminare le disposizioni dell’OIVA. Il controllo dell’adeguatezza delle disposizioni dell’OIVA da parte della Commissione di ricorso la condurrebbe a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Consiglio federale, negandogli in tal modo ogni potere discrezionale. L’IVA diverrebbe così, man mano che la Commissione di ricorso rilascerebbe decisioni, un’ «IVA dei giudici». Il costituente non ha manifestamente voluto una tale conseguenza.